Source audit: su quali fonti si regge questo articolo
I riferimenti istituzionali usati
Questo articolo si basa sul Codice Civile italiano (testo su Normattiva), in particolare: gli articoli 978-1020 sull'usufrutto (Libro Terzo, Titolo V), l'art. 999 sulle locazioni concluse dall'usufruttuario, gli articoli 1100-1116 sulla comunione (Libro Terzo, Titolo VII), l'art. 1105 sull'amministrazione della comunione e l'art. 1108 sugli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Come fonti di contesto fiscale: la pagina dell'Agenzia delle Entrate sulle locazioni brevi e quella sulle successioni.
Cosa questo articolo può e non può fare
Può aiutarti a capire chi ha il diritto di concedere un immobile in locazione breve nelle situazioni più comuni: proprietà piena, usufrutto, nuda proprietà, comproprietà e comunione ereditaria. Non può sostituire una consulenza legale o notarile sul tuo caso specifico. Dove un punto non è verificabile con certezza dalle fonti primarie, lo segnalo come da verificare.
Le figure da distinguere: chi è chi
Proprietario pieno
Il proprietario pieno ha la titolarità completa dell'immobile: può usarlo, goderne i frutti e disporne senza limiti (salvo vincoli di legge o contrattuali). Può concedere l'immobile in locazione breve senza bisogno del consenso di nessuno.
Se sei l'unico proprietario del tuo appartamento a Milano e non ci sono gravami particolari, puoi procedere con la locazione turistica seguendo i passaggi descritti nella guida su come attivare un affitto breve a Milano.
Usufruttuario
L'usufruttuario è il titolare del diritto di usufrutti: può usare l'immobile e percepirne i frutti (inclusi i canoni di locazione), ma non è proprietario. Il diritto di usufrutto è regolato dagli artt. 978 e seguenti del Codice Civile.
L'usufruttuario può concedere in locazione l'immobile, anche senza il consenso del nudo proprietario. Questo diritto è espressamente previsto dall'art. 999 del Codice Civile, che disciplina le "locazioni concluse dall'usufruttuario" e ne regola la durata e gli effetti alla cessazione dell'usufrutto.
Nudo proprietario
Il nudo proprietario è il titolare della proprietà dell'immobile, ma non ha il diritto di godimento finché l'usufrutto è in corso. Non può usare l'immobile, non può percepirne i frutti e — aspetto cruciale — non può concederlo in locazione.
Questo è uno degli errori più comuni: il nudo proprietario che crede di poter affittare l'immobile "perché è suo". Finché esiste un usufrutto, il potere di locare spetta all'usufruttuario.
Comproprietario
Il comproprietario è uno dei titolari di quote di proprietà sull'immobile, in regime di comunione (ordinaria o ereditaria). I suoi poteri dipendono dal tipo di atto che intende compiere e dalla quota che detiene. Ne parliamo in dettaglio più avanti.
L'usufruttuario può fare affitti brevi?
La regola generale: sì, può locare
L'art. 981 del Codice Civile stabilisce che l'usufruttuario ha diritto di godere della cosa e di "trarne ogni utilità". L'art. 999 specifica che le locazioni concluse dall'usufruttuario, purché risultino da atto pubblico o scrittura privata con data certa anteriore alla cessazione dell'usufrutto, continuano per la durata stabilita ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto.
Per le locazioni brevi (durata inferiore a 30 giorni), questo limite temporale non è un problema pratico: ogni soggiorno si conclude ben prima di qualsiasi cessazione dell'usufrutto.
Cosa deve sapere l'usufruttuario
Non serve il consenso del nudo proprietario: per concedere l'immobile in locazione breve
I canoni di locazione spettano all'usufruttuario: , non al nudo proprietario
L'usufruttuario è responsabile degli adempimenti: connessi alla locazione: Comunicazione al SUAP, CIR, CIN, Alloggiati Web, imposta di soggiorno e obblighi fiscali
L'usufruttuario deve mantenere la destinazione economica del bene: (art. 981 c.c.): se l'immobile è residenziale, la locazione breve è compatibile; un cambio di destinazione d'uso richiederebbe il consenso del nudo proprietario
Il nudo proprietario: cosa NON può fare
Il nudo proprietario non può concedere l'immobile in locazione finché l'usufrutto è attivo. Non importa che sia "il proprietario": il diritto di godimento — e quindi il potere di locare — spetta esclusivamente all'usufruttuario.
Se il nudo proprietario volesse avviare un affitto breve sull'immobile, dovrebbe prima ottenere la rinuncia all'usufrutto da parte dell'usufruttuario, attendere la sua scadenza naturale o concordare una cessazione anticipata.
Successione e comunione ereditaria: chi può affittare
Cosa succede alla morte del proprietario
Alla morte del proprietario, l'immobile entra nel patrimonio ereditario. Se ci sono più eredi e non è stata effettuata la divisione, si crea una comunione ereditaria: tutti gli eredi sono comproprietari dell'immobile in proporzione alle rispettive quote.
Questa situazione è molto comune a Milano, dove spesso un appartamento viene ereditato da più figli o dal coniuge insieme ai figli.
Chi può decidere sulla locazione in comunione ereditaria
La comunione ereditaria è regolata dalle norme sulla comunione ordinaria (artt. 1100-1116 c.c.). Per la gestione dell'immobile:
Atti di ordinaria amministrazione: (art. 1105 c.c.): richiedono la maggioranza dei partecipanti calcolata secondo il valore delle rispettive quote
Atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: (art. 1108 c.c.): richiedono la maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo
La locazione breve è ordinaria o straordinaria amministrazione?
Questo è uno dei punti più delicati. La locazione di un immobile è generalmente considerata un atto di ordinaria amministrazione, a condizione che la durata non superi il novennio (art. 1108, comma 3, c.c.).
Le locazioni brevi, con durata inferiore a 30 giorni, rientrano chiaramente nell'ordinaria amministrazione. Questo significa che, in teoria, la maggioranza dei comproprietari (calcolata per quote) può decidere di concedere l'immobile in locazione breve.
Da verificare: nella prassi, la qualificazione come atto di ordinaria amministrazione è consolidata per le locazioni tradizionali. Per le locazioni brevi ripetute (che configurano un'attività continuativa), la giurisprudenza potrebbe in alcuni casi valutare diversamente. La prudenza suggerisce di ottenere il consenso di tutti i comproprietari, soprattutto quando l'attività è continuativa e organizzata.
Un erede solo può affittare senza il consenso degli altri?
In linea di principio, un singolo comproprietario non dovrebbe concedere in locazione l'intero immobile senza il consenso della maggioranza (per quote). Tuttavia, la giurisprudenza ha talvolta riconosciuto la validità di contratti di locazione stipulati da un solo comproprietario, considerandoli come atti di gestione compiuti nell'interesse comune.
Da verificare: la validità del contratto di locazione stipulato da un solo comproprietario senza il consenso degli altri è un tema giurisprudenziale complesso, con orientamenti non univoci. Per le locazioni brevi — dove non c'è un contratto registrato ma un'attività ripetuta — la situazione merita ancora più attenzione. Consulta un legale prima di procedere.
Comproprietà senza successione: le stesse regole
Comproprietà tra coniugi o tra soci
Se l'immobile è in comproprietà — per acquisto congiunto, per regime di comunione dei beni tra coniugi o per qualsiasi altra ragione — le regole sulla locazione sono le stesse della comunione ereditaria:
Serve la maggioranza per quote: per gli atti di ordinaria amministrazione
Un solo comproprietario non dovrebbe procedere da solo: senza il consenso dell'altro/degli altri
I frutti (canoni): si dividono in proporzione alle quote di proprietà
Il caso tipico: la coppia che si separa
Situazione frequente a Milano: una coppia che possiede un appartamento al 50% si separa. Uno dei due vorrebbe avviare l'affitto breve, l'altro non è d'accordo. In questo caso, nessuno dei due può procedere unilateralmente: serve il consenso dell'altro comproprietario (che rappresenta il 50% e quindi senza di lui non c'è maggioranza).
Aspetti fiscali: chi dichiara i redditi
Proprietà piena
Il proprietario pieno dichiara i redditi da locazione breve nella propria dichiarazione dei redditi, con il regime ordinario o optando per la cedolare secca se ne ha i requisiti.
Usufrutto
I redditi da locazione spettano all'usufruttuario, che li dichiara nella propria dichiarazione dei redditi. Il nudo proprietario non dichiara nulla in relazione a quell'immobile (salvo il valore catastale ai fini IMU, ma per gli aspetti fiscali degli affitti brevi si veda la guida su TARI e IMU).
Comunione e comproprietà
Ciascun comproprietario dichiara la propria quota di reddito da locazione in proporzione alla quota di proprietà, indipendentemente da chi ha materialmente stipulato il contratto o incassato i canoni.
Da verificare: per la cedolare secca in caso di comproprietà, ciascun comproprietario può esercitare l'opzione individualmente e per la propria quota. Questo punto è confermato dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate, ma in caso di comunione ereditaria con successione recente, è opportuno verificare le tempistiche con un commercialista.
Gli errori più comuni
Errore 1: il nudo proprietario che affitta
Come già detto, il nudo proprietario non ha il diritto di concedere in locazione l'immobile finché l'usufrutto è attivo. Farlo significa operare senza titolo, con tutte le conseguenze legali che ne derivano.
Errore 2: un erede che procede da solo
Ereditare una quota di un immobile non dà il diritto di gestirlo unilateralmente. Avviare un'attività di locazione breve sull'intero immobile senza il consenso degli altri coeredi può creare conflitti legali e rendere contestabile l'intera operazione.
Errore 3: confondere disponibilità di fatto con titolarità giuridica
Avere le chiavi di un appartamento, averci abitato per anni o essere l'unico erede "di fatto" non significa avere la titolarità giuridica per concederlo in locazione. Prima di pubblicare un annuncio su qualsiasi piattaforma, verifica il tuo titolo reale sull'immobile.
Errore 4: ignorare la trascrizione della successione
Se hai ereditato un immobile, la dichiarazione di successione e la relativa voltura catastale sono passaggi necessari. Operare senza aver completato questi adempimenti può creare problemi sia con il SUAP (per la comunicazione di inizio attività) sia con l'Agenzia delle Entrate (per la dichiarazione dei redditi).
Errore 5: non verificare l'assicurazione
In situazioni di usufrutto o comproprietà, le polizze assicurative dell'immobile potrebbero non coprire la locazione breve, o potrebbero essere intestate a un soggetto diverso da chi effettivamente loca. Verifica sempre la copertura.
Cosa verificare nel proprio caso
Prima di pubblicare un immobile in affitto breve
1. Verifica il tuo titolo sull'immobile: sei proprietario pieno, usufruttuario, nudo proprietario o comproprietario? Controlla la visura catastale aggiornata
2. Se sei usufruttuario: puoi procedere autonomamente. Verifica che il titolo di usufrutto sia regolarmente costituito e trascritto
3. Se sei nudo proprietario: non puoi locare. Contatta l'usufruttuario per concordare eventuali soluzioni
4. Se sei comproprietario o coerede: ottieni il consenso della maggioranza (per quote) degli altri comproprietari. In caso di comproprietà al 50%, serve il consenso dell'altro. Per prudenza, formalizza il consenso per iscritto
5. Se hai ereditato: verifica che la dichiarazione di successione sia stata presentata e che la voltura catastale sia completata. In caso di comunione ereditaria, coinvolgi gli altri eredi nella decisione
6. Aspetto fiscale: ciascun titolare dichiara la propria quota. Consulta un commercialista se la situazione è complessa (usufrutto + comproprietà, successione recente, più immobili)
7. Aspetto assicurativo: verifica che la polizza copra la locazione breve e sia intestata al soggetto corretto
8. Adempimenti amministrativi: la Comunicazione al SUAP, il CIR e il CIN devono essere presentati dal soggetto che ha il titolo per locare (proprietario pieno, usufruttuario o comproprietario delegato). Per i dettagli, consulta la guida su CIR e CIN a Milano
Quando serve un professionista
Se la tua situazione è complessa — usufrutto contestato, comunione ereditaria con disaccordi, comproprietà con ex coniuge, immobili con vincoli — rivolgiti a un notaio o a un avvocato. Il costo di una consulenza preventiva è sempre inferiore a quello di un contenzioso.
Se stai valutando se affidarti a un property manager a Milano, sappi che un professionista serio verificherà il tuo titolo sull'immobile prima di accettare l'incarico.
Questo articolo ha finalità informative e divulgative. Non costituisce consulenza legale, notarile o fiscale. Le indicazioni si basano sul Codice Civile e sulle fonti istituzionali citate. La materia è complessa e soggetta a interpretazioni giurisprudenziali: per il tuo caso specifico, consulta un professionista abilitato.
Fonti ufficiali consultate
- •Codice Civile — Libro Terzo, Titolo V (Dell'usufrutto), artt. 978-1020 (Normattiva)
- •Codice Civile — Libro Terzo, Titolo VII (Della comunione), artt. 1100-1116 (Normattiva)
- •Codice Civile — Art. 999: Locazioni concluse dall'usufruttuario
- •Codice Civile — Art. 1105: Amministrazione della comunione
- •Agenzia delle Entrate — Locazioni brevi: regime fiscale(consultata il 20 marzo 2026)
- •Agenzia delle Entrate — Successioni(consultata il 20 marzo 2026)
Ultimo aggiornamento: 20 marzo 2026. Le informazioni si basano sulla normativa vigente a questa data. Verifica sempre le disposizioni aggiornate sulle fonti ufficiali.
Articoli correlati

Locazione turistica o CAV a Milano: come capire davvero la differenza e non sbagliare inquadramento

Quando una locazione turistica rischia di sembrare una CAV

Imposta di soggiorno a Milano per affitti brevi: tariffe 2026, gestione e cosa verificare
Hai un immobile a Milano e vuoi valutare l'affitto breve?
Contattami per una valutazione gratuita e senza impegno, basata sui dati reali della tua zona.
Scrivimi su WhatsApp →